È stato pubblicato il decreto 7 aprile 2021 del Ministero Economia e Finanze che stabilisce nuove misure di accesso alle agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici di comune reperibilità rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione di persone con disabilità (di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992).
Il DM, entrato in vigore lo scorso 4 maggio, prevede all’art. 1, lett. a) che “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producano copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata”.
Detto Decreto stabilisce, in particolare, che i verbali collegiali INPS dovranno riportare, oltre alle voci relative al contrassegno disabili e alle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA al 4 percento e detrazione IRPEF al 19 percento), anche una ulteriore voce, che faccia esclusivo riferimento al diritto alle agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici, volti all’autonomia e all’autosufficienza. Conseguentemente, se prima spettava al medico specialista della azienda sanitaria locale il compito di certificare il collegamento funzionale fra prodotto e disabilità, ora tale incombenza spetterà alle Commissioni di accertamento ASL/INPS.
Sul punto, siamo ancora in attesa delle istruzioni operative dell’INPS che – con apposito messaggio – avrà modo di chiarire meglio le modalità applicative e la corrispondente dicitura, che verrà riportata a verbale. Tali novità, che dovranno essere inserite nella procedura informatica dell’INPS utilizzata anche dalle Commissioni ASL, richiederanno tempi, che non si prospettano brevi.
Si precisa quanto segue:
- nel caso in cui il verbale non riporti la corrispondente voce relativa alle agevolazioni IVA sui sussidi tecnici ed informatici (condizione riferita a tutti i verbali attualmente in vigore), la prescrizione autorizzativa potrà essere rilasciata direttamente dal medico curante, senza più l’obbligo di rivolgersi a un medico specialista della ASL. Viene, infatti, previsto alla lett. b) dell’art. 1 che: “I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente (…) sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale”.
- Il suddetto DM non interessa gli ausili, le protesi e le ortesi riportati all’interno del Nomenclatore tariffario che restano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e per i quali valgono le consuete modalità.
Per l’elenco completo delle agevolazioni fiscali si rimanda all’apposita guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate